ART. 1
(Costituzione, denominazione, sede, durata)
1.1 È costituita, ai sensi del codice civile e del decreto legislativo 3 luglio 2017 n.117 (in seguito denominato “Codice del terzo settore” o CTS) e successive modifiche, l’associazione “Canto rovesciato APS”, di seguito denominata “associazione”.
1.2 L’associazione è laica, antifascista, antirazzista, apartitica; si ispira a criteri di democraticità, uguaglianza dei diritti e pari opportunità di tutti gli associati.
1.3 L’associazione ha sede nel Comune di San Miniato.
1.4 La durata dell’associazione è illimitata.
ART. 2
(Finalità e attività)
2.1 L’associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare si prefigge di:
– promuovere la ricerca e la riproposta dei repertori di tradizione orale, diffonderne la conoscenza, la pratica e la fruizione fra i cittadini di ogni età;
– promuovere pratiche di cittadinanza attiva contribuendo all’educazione permanente della fascia adulta della popolazione;
– promuovere la pratica del canto corale con particolare riguardo ai repertori popolari;
– promuovere socializzazione e inclusione sociale attraverso la musica di comunità.
2.2 L’associazione svolge in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:
– educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 5, lettera D, CTS);
– interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni(art. 5, lettera F, CTS);
– ricerca scientifica di particolare interesse sociale(art. 5, lettera H, CTS);
– organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo(art. 5, lettera I, CTS);
– organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (art. 5, lettera K, CTS);
– formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa(art. 5, lettera L, CTS);
– promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (art. 5, lettera W, CTS).
Le finalità e le attività di interesse generale sopra descritte prendono forma in particolare attraverso le seguenti azioni:
– realizzazione e gestione di progetti musicali dediti alla riproposta dei repertori di tradizione orale;
– organizzazione di eventi musicali come concerti e festival con particolare riguardo alla musica di tradizione orale;
– promozione e gestione di gruppi corali stabili e laboratori intensivi incentrati sulla vocalità e sul canto d’insieme, con particolare riguardo alla musica di tradizione orale;
– promozione e gestione di laboratori dedicati alla pratica e alla conoscenza degli strumenti della tradizione;
– ricerca e divulgazione nell’ambito del canto di tradizione orale;
– promozione e organizzazione di laboratori musicali e coreutici in scuole di ogni ordine e grado e per adulti di ogni età;
– organizzazione di attività di educazione e formazione professionale a favore di docenti, musicisti, educatori;
– organizzazione di attività musicali, teatrali e coreutiche con fine di inclusione sociale rivolte a soggetti fragili e a rischio di emarginazione;
– promozione di viaggi, escursioni e visite guidate;
– organizzazione di attività culturali e divulgative di interesse sociale, anche non strettamente musicali, come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, attività editoriali, turistiche, teatrali, discografiche, convegnistiche, scambi culturali, eccetera.
2.3 L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio direttivo.
2.4 L’associazione può esercitare attività di raccolta fondi, a norma dell’articolo 7 del codice del terzo settore, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i propri sostenitori e con il pubblico.
2.5 L’associazione collabora con altri soggetti che condividono le medesime finalità.
ART. 3
(Ammissione, numero e tipologia degli associati)
3.1 Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.
3.2 Possono aderire all’associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell’associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.
3.3 L’associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.
3.4 I soci possono essere:
– Soci fondatori
– Soci ordinari
– Soci sostenitori
– Soci onorari
I soci fondatori ancora aderenti all’associazione hanno il compito di controllare che l’attività associativa sia conforme allo spirito costituente e agli scopi statutari. Essi potranno essere chiamati ad esprimersi in caso di difficoltà interpretative dello Statuto e potranno fornire il loro parere non vincolante su tutte le problematiche che si presentano.
I soci sostenitori sono coloro che al momento del rinnovo della tessera decidono di donare all’associazione una cifra maggiore di quella standard.
I soci onorari vengono nominati dal Consiglio direttivo per il contribuito di grande valore dato rispetto ai temi di interesse e alle finalità dell’associazione.
3.5 Chi intende associarsi deve presentare una domanda contenente :
- l’indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.
Il Consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata, a cura del Consiglio direttivo, nel libro degli associati.
Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
3.6 In caso di rigetto della domanda di ammissione il Consiglio direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla agli interessati.
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio direttivo, chi l’ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, che delibera sulle domande non accolte in occasione della sua successiva convocazione.
ART. 4
(Diritti e obblighi degli associati)
4.1 Gli associati hanno il diritto di:
- eleggere gli organi associativi ed essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
- partecipare alle iniziative e manifestazioni promosse dall’associazione;
- concorrere all’elaborazione del programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.
4.2 Gli associati hanno l’obbligo di:
- rispettare il presente Statuto, gli eventuali Regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi associativi;
- contribuire nei limiti delle proprie possibilità al raggiungimento degli scopi associativi, secondo gli indirizzi degli organi direttivi;
- versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini stabiliti.
ART. 5
(Perdita della qualifica di associato)
5.1 La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
L’associato può sempre recedere dall’associazione. Chi intende recedere dall’associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio direttivo.
5.2 L’associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all’associazione, può essere escluso dall’associazione con delibera motivata del Consiglio direttivo adeguatamente comunicata all’interessato.
L’esclusione si intende automatica nel caso che il socio non versi la quota sociale entro il termine stabilito ed ha effetto con lo scadere dell’anno. Il socio escluso per questo motivo potrà richiedere l’ammissione con la procedura ordinaria di cui all’articolo 3.
Contro il provvedimento di esclusione è previsto il ricorso all’Assemblea entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione dell’esclusione.
5.3 I diritti di partecipazione all’associazione non sono trasferibili.
Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.
Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.
ART. 6
(Ordinamento)
Sono organi dell’associazione:
- l’Assemblea;
- il Consiglio direttivo.
ART. 7
(Assemblea)
7.1 Nell’Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati, in regola con il pagamento della quota sociale.
Ciascun associato ha un voto.
7.2 Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.
7.3 L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio. L’Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità, su iniziativa del presidente o su richiesta motivata di almeno un terzo del Consiglio direttivo o di almeno un quinto degli associati.
7.4 L’Assemblea è convocata, con almeno 7 giorni di preavviso, mediante comunicazione scritta. La comunicazione deve contenere l’ordine del giorno e indicare luogo, data e ora di prima e seconda convocazione.
7.5 L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la partecipazione di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati, in proprio o per delega.
7.6 L’Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:
- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell’art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera in merito ai ricorsi presentati contro l’esclusione e contro la non ammissione degli associati;
- delibera sulle modifiche dell’Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva eventuali regolamenti;
- delibera lo scioglimento dell’associazione;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell’associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’Atto costitutivo o dallo Statuto, alla sua competenza.
7.7 L’Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.
7.8 Per modificare l’Atto costitutivo e lo Statuto occorre la maggioranza assoluta dei soci aventi diritto, in proprio o per delega.
7.9 Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.
ART. 8
(Consiglio direttivo)
8.1 Il Consiglio direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
8.2 Il Consiglio direttivo è formato da 5 membri eletti dall’Assemblea. Il Consiglio direttivo resta in carica per la durata di 3 anni ed i suoi membri sono rieleggibili.
In caso di dimissioni di un consigliere la carica passa al primo dei non eletti. Qualora non esista una lista dei non eletti l’Assemblea elegge un nuovo consigliere.
La maggioranza dei consiglieri sono scelti tra le persone fisiche associate o indicate dagli enti associati: si applica l’art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
8.3 Nella sua prima seduta il Consiglio direttivo nomina fra le sue cariche: il presidente, il vicepresidente, il segretario, il tesoriere.
8.4 Il Consiglio direttivo si riunisce ogni volta che la maggioranza dei suoi componenti lo ritenga necessario. Le riunioni sono valide con la partecipazione della maggioranza dei componenti e le decisioni si adottano a maggioranza semplice dei presenti.
8.5 Rientra nella sfera di competenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea o di altri organi associativi.
In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:
– eseguire le deliberazioni dell’Assemblea;
– predisporre il bilancio di esercizio e l’eventuale bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
– deliberare l’ammissione e l’esclusione degli associati;
– nominare eventuali soci onorari;
– stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
– curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’associazione o ad essa affidati;
– redigere linee guide e regolamenti;
– formulare programmi di attività sociale in linea con le finalità dello Statuto.
8.6 Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
ART. 9
(Presidente)
9.1 Il presidente rappresenta legalmente l’associazione – nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio – e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno. In caso di impedimento le sue funzioni vengono svolte dal vicepresidente.
9.2 Il presidente resta in carica quanto il Consiglio direttivo, che lo sceglie fra i suoi membri, e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, decisa dall’Assemblea con la maggioranza dei presenti.
9.3 Il presidente è responsabile insieme al tesoriere della gestione economica dell’associazione.
ART. 10
(Patrimonio)
Il patrimonio dell’associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
ART. 11
(Divieto di distribuzione degli utili)
Ai fini di cui al precedente art. 10, l’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
ART. 12
(Risorse economiche)
L’associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali:
– quote associative;
– contributi pubblici e privati;
– donazioni e lasciti testamentari;
– rendite patrimoniali;
– entrate da attività di interesse generale, indicate nel presente Statuto, di cui all’art. 5 del Codice del Terzo settore;
– proventi dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all’art. 6 del Codice del Terzo settore;
– proventi da attività di raccolta fondi, di cui all’art. 7 del Codice del Terzo settore.
ART. 13
(Bilancio di esercizio)
13.1 L’associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.
13.2 Esso è predisposto dal Consiglio direttivo, viene approvato dall’Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.
13.3 Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
ART. 14
(Bilancio sociale e informativa sociale)
Al ricorrere dei requisiti previsti dall’articolo 14 del Codice del terzo Settore in tema di bilancio sociale e informativa sociale, l’associazione deve:
– pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati (Inf. Sociale, c.2 art 14 cts);
– Redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale (Bil. Sociale, c. 1 art. 14 cts).
ART. 15
(Libri)
15.1 L’associazione deve tenere i seguenti libri:
- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro dei verbali delle riunioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- libro dei verbali delle riunioni del Consiglio direttivo, tenuto a cura dello stesso organo.
15.2 Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi mediante una richiesta scritta e motivata al Consiglio direttivo.
ART. 16
(Volontari)
16.1 I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
16.2 La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
16.3 Ai volontari possono essere rimborsate dall’associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.
16.4 La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.
ART. 17
(Lavoratori)
L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.
In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% dei numero degli associati.
ART. 18
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)
In caso di scioglimento dell’associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.
L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.
ART. 19
(Rinvio)
Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.